Legge Regionale 6 agosto 2010 , n. 14

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 10 Agosto 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-06;14

Art. 6
(Disposizioni transitorie - Scioglimento della fondazione IREALP)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) è sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione IREALP, di seguito denominata fondazione;
b) il presidente della fondazione cessa dall'incarico;
c) con decreto del Presidente della Giunta regionale, il presidente cessato dall'incarico è nominato commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'ampliamento delle funzioni dell'ERSAF, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse alla Giunta regionale, per la presa d'atto.
3. A seguito della presa d'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale compie gli atti necessari all'estinzione della fondazione.
4. Intervenuta la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche private, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all'assegnazione all'ERSAF dei beni e del personale della stessa fondazione.
5. Alla data di pubblicazione del decreto (26) di cui al comma 4:
a) l'ERSAF subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione;
b) è abrogato l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(27);
c) è abrogata la lett. b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine, del punto 'Fondazioni istituite dalla Regione' dell'Allegato A2 della legge regionale 30/2006(28);
d) ogni riferimento alla fondazione contenuto in leggi, regolamenti, o altri atti s'intende fatto all'ERSAF;
e) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5.
6. Il personale della fondazione IREALP, con contratto a tempo indeterminato, confluisce nell'ERSAF, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la fondazione di provenienza. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento della fondazione, sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'ERSAF.
7. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita' dell'ERSAF sono adeguati al nuovo assetto.
NOTE:
26. Vedi decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2011, n. 1940 (burl 30 maggio 2011, n. 22, s.o.). Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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