Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 14
(Obblighi)(23)
1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali.
2. La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi da quelli direttamente destinatari dell’intervento è effettuata solo se indispensabile per conseguire la piena tutela degli interessi del richiedente stesso.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.
4. Qualora il Difensore, nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.
NOTE:
23. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi