Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 19
(Prima elezione)
1. L'elezione del Difensore deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora le funzioni sono esercitate dal Difensore Civico regionale in carica di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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