Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 20
(Abrogazioni e modifiche)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, (Istituzione del difensore civico regionale lombardo);(25)
b) l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).(26)
2. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2, lett. b), è abrogata la parola 'civico';
b) il comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
' 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.'.
3. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia)(28)è così sostituito:
'Art. 10
(Il Garante dei detenuti)
1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.'.
4. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'Art. 22
(Istituzione del Garante del contribuente regionale)
1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.';
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
' 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale.'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1980, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2005, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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