Legge Regionale 3 agosto 2011 , n. 11

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Le comunità montane concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le misure determinate dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni normative in materia.';
b) al comma 1 dell'articolo 13 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
'c bis) le eventuali risorse finanziarie regionali come contributo al funzionamento, da determinarsi annualmente con legge di approvazione del bilancio.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Alle spese per il finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c bis), si provvede con le risorse di cui all'UPB 3.2.2.293 'Territorio montano e piccoli comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013.'.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 bis dell'articolo 28 le parole: 'ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';
b) al comma 7 dell'articolo 44 le parole: 'Pena la decadenza dal diritto' sono soppresse;
c) al comma 7 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente periodo: 'I benefici sono riconosciuti con decorrenza dall'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.';
d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 dopo la parola 'obiettivi' sono aggiunte le parole 'di minore produzione di rifiuti';
e) i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
'3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6 e, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, gli stessi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.
4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:
a) 2,05 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
b) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
c) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:
a) 15,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
b) 10,53 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dall'articolo 20, comma 3, della l.r. 26/2003.';
f) al comma 6 dell'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) il numero '6,88' è sostituito con '6,89';
b) alla lettera a bis) il numero '6,88' è sostituito con '6,89';
c) alla lettera b) il numero '5,17' è sostituito con '5,20';
g) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:
Art. 73 bis
(Riscossione diretta)
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall'articolo 119 della Costituzione , dall'articolo 9 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 72, a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 68/2011, sono riversate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.';
h) al comma 1 dell'articolo 76 le parole 'comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 1 bis, introdotto dall'articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111', in attuazione di quanto previsto dai commi 5 e 6 del richiamato articolo 23;
i) al comma 3 dell'articolo 86, dopo le parole: 'Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro sessanta giorni successivi alla data di notifica del questionario informativo medesimo' sono inserite le seguenti: 'oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari.';
j) dopo il comma 1 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:
'1 bis. In alternativa alla modalità di notifica di cui al comma 1, l'inoltro del questionario informativo può essere effettuato tramite posta ordinaria se preceduto dalla pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari; in questo caso il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione agevolata decorre dalla data della pubblicazione.'.
3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 27-ter sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. La Giunta regionale può con proprio provvedimento conferire, sulla base delle finalità e degli stanziamenti disposti con legge di spesa, fondi in gestione alle società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), se destinati all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali. Con il provvedimento istitutivo del fondo, la Giunta individua la società regionale cui assegnare il fondo, stabilisce la dotazione iniziale, i criteri e le modalità di funzionamento.
1 ter. Le somme provenienti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti concessi attraverso i Fondi di rotazione in gestione presso le società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 riconfluiscono nei fondi stessi, fatte salve diverse determinazioni della Giunta.';
b) dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:
'Art. 57-ter
(Rateizzazione delle entrate)
1. Per il recupero delle entrate non tributarie, ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva, può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito.'.
4. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio della comfort letter per l'attivazione delle iniziative previste dall'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e la Banca Europea per gli Investimenti, da realizzarsi tramite Finlombarda SPA. La concessione della garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale.
5. Sono previste rispettivamente le entrate di € 100.000,00 per l'anno 2012 e di € 1.300.000,00 per l'anno 2013 derivanti dai proventi delle alienazioni delle aree bonificate, da introitarsi all'UPB 4.1.17 'Alienazione beni mobili e immobili' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
6. In relazione al disposto dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2011 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 1.446.354,55 da destinare ai contratti di servizio ferroviari di interesse regionale.
7. In relazione ai rientri previsti a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d) della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), da destinare a interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sono autorizzati per l'anno 2011 gli incrementi di entrata e di spesa di € 21.756,01 (quota interessi) e di € 603.738,60 (quota capitale), per un ammontare complessivo di € 625.494,61.
8. E' autorizzato l'incremento in entrata e in spesa complessivamente pari ad € 146.525,34, di cui € 139.507,90 in quota capitale e di € 7.017,44 in quota interessi, relativo alle somme derivanti dai recuperi, a seguito di revoche o rinunce, degli importi erogati a soggetti beneficiari per il finanziamento del Piano Operativo Regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 Obiettivo 'Competitività regionale e occupazione', ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico).
9. Per l'anno 2011 è autorizzato l'incremento di entrata e di spesa pari € 773.481,42 relativo alle somme restituite dall'organismo pagatore regionale, per l'assistenza tecnica e per gli interventi attuati direttamente dalla Regione relativi alla misura 111-Asse 1 "Formazione, Informazione e Diffusione della conoscenza" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)).
10. Per far fronte ad eventuali e straordinari eventi relativi alle emissioni obbligazionarie e anche alle operazioni in derivati collegate, Regione Lombardia accantona per l'esercizio finanziario 2011 € 153.000.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate all'UPB 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese d'investimento'; qualora entro il termine dell'esercizio non fossero impegnate, in tutto o in parte, le stesse sono iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.
11. Per l'esercizio 2011 è concesso all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) un'anticipazione finanziaria fino ad € 2.750.000,00 da restituire in due tranches nel 2012 e 2013, rispettivamente per un importo di € 850.000,00 ed € 1.900.000,00. L'anticipazione, che rientra tra le entrate di cui all'articolo 65, comma 24, lettera f), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), può essere rimborsata anche mediante trattenuta a valere sulla quota erogata da Regione Lombardia ad ERSAF, ai sensi dell'articolo 65, comma 24, lettera e), della l.r. 31/2008 a titolo di contributo annuale di gestione.
12. La Regione Lombardia finanzia all'UPB 3.1.3.145 'Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale' la realizzazione d'ufficio di indagini, analisi del rischio, progetti e interventi di bonifica e la realizzazione di opere di mitigazione ambientale previste da Accordi di Programma, in osservanza del piano regionale di bonifica delle aree contaminate e per motivazioni d'urgenza, in relazione alla necessaria messa in sicurezza delle aree potenzialmente contaminate, nonché per far fronte alle situazioni legate a procedure d'infrazione comunitaria sui siti inquinati.
13. Per assicurare l'attuazione del programma Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 'Competitività regionale e occupazione', di cui al Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1226/1999), consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato per l'anno 2011 l'ulteriore finanziamento di € 300.000,00.
14. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono state stanziate le risorse di cui al comma 13 non siano state impegnate completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.
15. Per la realizzazione del sistema informativo integrato di protezione civile, polizia locale e sicurezza e per l'erogazione dei servizi operativi, Regione Lombardia assicura la spesa complessiva di € 15.985.000,00, per il canone annuo da corrispondere in sei anni a favore di Lombardia Informatica s.p.a a valere sulle risorse disponibili alle UPB 3.1.2.11 'Sistema regionale di protezione civile' e 4.2.2.179 'Funzionamento del sistema informativo regionale' del bilancio regionale, per gli esercizi finanziari a partire dal 2011 e successivi.
16. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, è previsto un finanziamento annuale di € 30.000.000,00 per cinque anni a valere sulle risorse disponibili sull'UPB 3.1.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari a partire dal 2011 e successivi.(4)
17. Per la realizzazione della Variante di Morbegno dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio, è autorizzato il finanziamento di € 3.500.000,00 per l'anno 2012 e di € 46.500.000,00 per il 2013 a valere sulle risorse disponibili sull'UPB 3.1.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013.
18. Nell'ambito delle finalità individuate agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), Regione Lombardia finanzia per il 2011 € 1.000.000,00 destinati al sostegno delle iniziative e dei progetti di semplificazione per l'attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 22 dicembre 2010 (Lombardia Semplice: azzerare la burocrazia, migliorare le istituzioni. Agenda di governo 2011 - 2015 per la semplificazione e la modernizzazione del Sistema Lombardia).
19. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(5), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 23 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive';
b) al comma 6 dell'articolo 66 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive';
c) al comma 7 dell'articolo 67 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive'.
20. Per le spese di cui ai commi 13, 17 e 18 per la parte investimenti della presente legge è autorizzata, relativamente agli anni 2011/2013, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della medesima legge regionale.
21. I maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo sono rispettivamente per l'anno 2011 di € 1.292.982,56 di competenza e di cassa.
22. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2011 di € 2.757.017,44 di competenza e di € 1.583.754,77 di cassa; per l'anno 2012 di € 2.550.000,00 di sola competenza e per l'anno 2013 di € 43.300.000,00 di sola competenza.
23. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
24. Alle UPB di cui alla tabella 5 - parte III sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
25. La legge regionale 8 aprile 1995, n. 16 (Adesione della Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione 'Nessuno tocchi Caino' per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000)(6)è abrogata.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 1995, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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