Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 8
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. Ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente.
2. La Regione promuove la semplificazione, la standardizzazione e la celerità delle procedure afferenti l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, in ogni loro fase, anche mediante l'utilizzo degli strumenti digitali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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