Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 9
(Responsabile del procedimento)
1. Per i procedimenti per i quali la struttura organizzativa responsabile non è stata individuata da leggi o regolamenti, la responsabilità dell'istruttoria spetta alla struttura competente, ai sensi dell'ordinamento interno, ad adottare l'atto conclusivo ovvero a proporne l'adozione all'organo cui spetta l'atto conclusivo del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa di cui al comma 1. Il presente comma non si applica alle società partecipate in modo totalitario di cui all’Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge.(5)
3. Il responsabile del procedimento può individuare, nell'ambito della struttura organizzativa competente, i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni, a ricevere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e a rilasciare duplicati di documenti informatici ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 23-bis del d.lgs. 82/2005.
4. I funzionari di cui al comma 3 provvedono altresì all'autenticazione delle copie ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 445/2000.
5. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della l. 241/1990, assicura al diretto destinatario:
a) la comunicazione del provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;
b) la tempestiva predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis, della l. 241/1990, ove competente all'adozione del provvedimento finale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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