Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 20
(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e altre forme di pubblicità legale)(18)
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati.
2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti, in conformità con il d.lgs. 82/2005 e con l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).
3. La consultazione è libera e gratuita.
4. Nel BURL sono pubblicati integralmente:
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b) le circolari esplicative di leggi regionali e gli atti di indirizzo rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti o che siano ritenuti di interesse diffuso;
c) i documenti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria.
5. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente, fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis:(19)
a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i decreti del Presidente della Giunta la cui pubblicazione è obbligatoria per legge;
b) altri atti, compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione è prescritta dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
c) i provvedimenti, gli annunci legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.(20)
5 bis. Fatta salva la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge, gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 della legge 69/2009, nel sito informatico regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi. (21)
5 ter. Gli atti di concessione di cui al comma 5 bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2025” e per i quali sia stata prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso.(21)
5 quater. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter si applicano anche agli atti di concessione di cui al comma 5 bis adottati dai soggetti che operano sulla base di incarico regionale o come organismi intermedi delegati dalla Regione all’esercizio di funzioni nell’ambito dell’attuazione di programmi finanziati con risorse europee.(21)
6. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
7. La pubblicazione integrale degli atti realizza il diritto di accesso agli stessi atti, in attuazione della presente legge e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
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9. La Giunta regionale determina la struttura editoriale del BURL e le modalità per la sua pubblicazione.
NOTE:
18. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
20. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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