Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 31
(Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi)
1. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi.
2. La Giunta regionale, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sulle modalità generali di definizione e attuazione delle iniziative di cui al presente comma:
a) adotta iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo;
b) stipula accordi con gli enti locali, singoli e associati, nonché con altri enti pubblici per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi, anche coinvolgendo le amministrazioni statali che intervengono in procedimenti di competenza regionale, ai fini dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento amministrativo;
c) approva le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione degli atti ai soggetti che intervengono nei procedimenti;
d) favorisce le intese con le associazioni rappresentative di imprese e professionisti per l'individuazione delle priorità e la definizione delle modalità organizzative e attuative degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).
3. In particolare, la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, lettera a), contribuisce a realizzare e aggiornare la banca dati dei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, accessibile tramite il portale nazionale per le imprese di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).(17)
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) rendono accessibili, in forma telematica e senza oneri a carico della Regione e degli enti locali, le informazioni contenute nel registro delle imprese.(18)
5. La banca dati di cui al comma 3 costituisce la base informativa di riferimento per tutti i procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza del SUAP nel territorio lombardo.(19)
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione promuove la diffusione, presso i SUAP, di interpretazioni normative univoche e di prassi applicative omogenee.
NOTE:
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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