Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4

Art. 3
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. Gli interventi di recupero edilizio e funzionale previsti e disciplinati dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013, in riferimento a edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009, ovvero, se ubicati nelle aree destinate all'agricoltura, assentiti prima del 13 giugno 1980.
3. I comuni, previa deliberazione del Consiglio comunale, possono riconoscere una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l'adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009.
5. Al fine di consentire gli interventi di cui al presente articolo anche in alcune o tutte le parti del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della l.r. 13/2009, i comuni possono modificare le deliberazioni di cui al comma 4.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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