Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4

Art. 6
(Interventi di edilizia residenziale sociale)
1. Al fine di favorire la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, di alloggi destinati alla locazione temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2, previa deliberazione di assenso da parte della giunta comunale, da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'interessato, all'infruttuosa scadenza del quale l'assenso si intende acquisito, e previo rilascio del permesso di costruire, il cui procedimento si attiva alla presentazione della richiesta e viene interrotto nel caso di dissenso espresso dalla giunta comunale. La giunta comunale nell'assumere le proprie decisioni deve far riferimento alle indicazioni ed ai criteri applicativi stabiliti dal consiglio comunale con deliberazione da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deliberando anche ai sensi del comma 8; in caso di infruttuosa scadenza di tale termine la giunta comunale può comunque esprimersi sulla richiesta di intervento, con efficacia anche ai sensi del comma 8. La richiesta di intervento deve pervenire al comune entro il 31 dicembre 2016 e deve precisare se l'intervento è di nuova costruzione o di ampliamento o di sostituzione edilizia, come definita all'articolo 5, comma 3, o di variazione di destinazione d'uso, con la finalità della qualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio abitativo, nonché la misura dell'incremento volumetrico.(2)
2. Per le finalità del comma 1 sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico sugli edifici sociali esistenti al 31 marzo 2005, con incrementi in misura non superiore al 40 per cento della volumetria di edifici di proprietà pubblica ed al 20 per cento di altri edifici; di sostituzione del patrimonio edilizio, anche con incrementi volumetrici nelle predette misure; di variazione della destinazione d'uso. Tali volumetrie devono essere destinate alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, alla locazione temporanea a fini sociali, all'edilizia universitaria convenzionata, non riducendo l'eventuale quota di alloggi a canone sociale esistenti prima dell'intervento, nonché a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza in misura non superiore al 20 per cento, limitando le destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato.
3. Nei comuni individuati dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a fabbisogno acuto, critico o elevato, per gli interventi previsti al comma 2, gli incrementi volumetrici sia per gli edifici di proprietà pubblica che per gli altri edifici sono consentiti in misura non superiore al 40 per cento.
4. Le volumetrie in incremento, di cui al comma 2, possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di intervento, ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, con esclusione di quelle destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici purché tali scelte siano esplicitamente previste nella richiesta di intervento, per la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per la locazione temporanea a fini sociali e per l'edilizia universitaria convenzionata, ai termini dei commi 1 e 2.
5. La nuova destinazione d'uso, in tutti i casi di applicazione del presente articolo, deve essere mantenuta per un periodo di almeno dodici anni.
6. I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo comportanti nuova costruzione ovvero demolizione e ricostruzione, qualora presentati dal 31 maggio 2012, devono assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, nel rispetto delle quote previste e ai sensi del d.lgs. 28/2011, allegato 3, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo prioritario di qualificazione energetica del patrimonio abitativo pubblico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il concorso prioritario delle risorse regionali, nazionali ed europee.
7. Gli incrementi volumetrici derivanti dal miglioramento delle prestazioni energetiche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, sono cumulabili, nella misura massima del 10 per cento, con quelli previsti dal presente articolo.
8. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009, che i comuni possono rivedere nei termini dell'articolo 5, comma 9, al fine di consentire la realizzazione degli interventi. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti del 50 per cento, con facoltà del consiglio comunale di riduzione ulteriore. Per gli interventi destinati alla realizzazione di edilizia universitaria convenzionata, il comune valuta l'effettiva necessità di parcheggi pertinenziali in funzione delle reali esigenze rispetto all'utenza universitaria.
9. Al fine di incentivare la riconversione delle aree dismesse i proprietari possono stipulare apposite convenzioni con le ALER, relativamente alla cessione alle stesse di porzioni di ambito per la realizzazione di interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo assenso della giunta comunale ai termini del comma 1. Il prezzo di cessione sarà commisurato al valore delle aree destinate all'edilizia convenzionata, presenti sul territorio comunale, e può essere corrisposto dalle ALER anche mediante cessione di aree e edifici o porzioni di essi di proprietà delle stesse.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 12 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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