Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4

Art. 12
(Realizzazione di ascensori esterni)
1. All'articolo 103 della l.r. 12/2005(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
'1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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