Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4

Art. 18
(Modifiche all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive)
1. All'articolo 97 della l.r. 12/2005(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 'dall'articolo 5 del D.P.R. 447/1998' sono sostituite dalle parole: 'dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Alla conferenza di servizi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 3, della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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