Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 37
(Gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta regionale al gestore dell'infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione avente la medesima scadenza della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T/2000. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sotto i profili decisionale, giuridico, organizzativo e societario, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, nelle forme ammesse dalla normativa vigente.(42)
2. La Regione può stipulare accordi con regioni confinanti o con enti locali per disciplinare l'esercizio delle funzioni relative alla gestione di ridotte sezioni dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, a fini di efficienza ed economicità.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto delle funzioni di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e della sua gestione tecnica, commerciale e finanziaria, e ne assicura l'accessibilità e la funzionalità per l'arco di servizio minimo giornaliero prescritto dalla Regione. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri e l'erogazione delle informazioni al pubblico.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale alle imprese ferroviarie richiedenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione ed attenendosi ai criteri stabiliti dalla Regione nell'attuazione della normativa vigente.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria cura l'efficienza della gestione, perseguendo l'obiettivo dell'equilibrio tra i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura ed i ricavi derivanti da canoni e corrispettivi, eccedenze provenienti da altre attività commerciali, corrispettivo del contratto di servizio ed altre forme di contribuzione pubblica. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria si avvale di un sistema di contabilità regolatoria caratterizzato da meccanismi di imputazione dei costi e di disaggregazione delle poste contabili tali da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione dei corrispettivi, contributi ed incentivi pubblici. Le risultanze della contabilità regolatoria sono trasmesse annualmente alla Regione con le modalità stabilite dal contratto di servizio.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rilascia a ciascuna impresa ferroviaria richiedente l'accesso alla rete regionale il certificato di sicurezza previsto dalla normativa vigente, necessario per la circolazione dei treni.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stipula accordi con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza statale per assicurare la gestione coordinata delle infrastrutture, con particolare riferimento alle tratte condivise ed agli impianti di interconnessione.
8. I rapporti tra la Regione ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinati da un contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria.
9. Il contratto di servizio di cui al comma 8 ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci e disciplina, in particolare, gli impegni reciproci e gli standard minimi di servizio che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a garantire riguardo alla circolazione dei treni, alla gestione delle stazioni ed all'erogazione delle informazioni e degli altri servizi ai viaggiatori ed alle imprese ferroviarie. Il contratto di servizio prevede un corrispettivo finalizzato alla compensazione delle voci di costo che la legge non destina ad essere coperte dai canoni pagati dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura. Le principali voci di costo oggetto di compensazione nel contratto di servizio riguardano la manutenzione dell'infrastruttura e le attività connesse all'assegnazione della capacità.
10. Il corrispettivo del contratto di servizio è soggetto ad adeguamento periodico, applicando il meccanismo stabilito dal regolamento sui canoni, di cui all'articolo 38, comma 2, finalizzato ad incentivare l'uso dell'infrastruttura e l'efficienza della gestione.
11. Il contratto di servizio ed i contratti stipulati tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie prevedono sistemi di penali ed incentivi riguardanti gli impegni assunti reciprocamente dalla Regione, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dalle imprese ferroviarie. Tali sistemi sono disciplinati dal regolamento sui canoni di cui all'articolo 38, comma 2, e dal prospetto informativo della rete.
12. Le concessioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.
13. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria:
a) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 del d.p.r. 753/1980, secondo la disciplina prevista;
b) rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione di cui all'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria e previa emanazione delle linee guida di cui al comma 14;
c) applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63 del d.p.r. 753/1980, compresa l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del direttore dell'azienda incaricato e ogni altro adempimento concernente il procedimento sanzionatorio.
14. La Giunta regionale definisce le linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 13, lettera b), e per il monitoraggio dell’attività svolta, stabilendo altresì l’importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti da corrispondere al gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Con il medesimo provvedimento sono individuati i procedimenti nei quali deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale.(43)
14 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 60 del d.p.r. 753/1980è dichiarata decaduta con provvedimento del gestore dell’infrastruttura nei seguenti casi: (44)
a) avvio dei lavori senza la previa trasmissione al gestore dell’atto di autorizzazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, contenente gli impegni e gli obblighi a carico del richiedente, e della relativa nota di trascrizione;
b) mancata trasmissione, al termine dei lavori, al gestore di apposita certificazione asseverata dal direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori stessi al progetto autorizzato;
c) sopravvenienza di danni alla sede ferroviaria durante l’esecuzione dei lavori; in tal caso, i danni devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del gestore e a spese del proprietario del manufatto o dei suoi aventi causa.
15. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 13, lettera c), è definita dal contratto di servizio di cui al comma 8; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presenta annualmente alla Regione il rendiconto di tali proventi, secondo le modalità indicate dal contratto medesimo.
NOTE:
43. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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