Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 45
(Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. La Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, disciplina, in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e familiare, le agevolazioni, che sono concesse sotto forma di titoli che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale, spettanti alle categorie di soggetti residenti in Lombardia individuate nel regolamento di cui all'articolo 44.
2. In caso di riduzione degli introiti tariffari imputabili esclusivamente all'introduzione di agevolazioni tariffarie da parte della Regione o di altri enti, i medesimi enti individuano adeguate forme di compensazione, previa documentata dimostrazione dell'impatto negativo subito dai gestori.
3. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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