Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 7
(Modifica all'articolo 12 della l.r. 19/2007. Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Regione in coerenza con la vigente normativa nazionale prevede, nell'ambito del piano regionale dei servizi di cui all'art. 7, comma 6, l'offerta in via sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente di terzo e quarto anno.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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