Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 12
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)
1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, comma 8, le parole 'Entro il termine di cui al comma 7' sono sostituite delle seguenti: 'Entro il 30 giugno 2012';
b) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole 'scopi agricoli' sono inserite le parole: 'in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell'utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.';
c) all'articolo 8, il comma 9 è sostituito dal seguente:
'9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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