Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 35
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007(29). Semplificazione del nucleo di valutazione)
1. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell'Unità tecnica Programmazione e finanze e nell'Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo.
2. All'articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in una unità tecnica.';
b) al primo periodo del comma 3 le parole 'delle unità tecniche' sono sostituite dalle parole: 'dell'unità tecnica';
c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: 'Il comitato d'indirizzo definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalla stessa.';
d) al comma 4 le parole 'Le due unità tecniche, dotate' sono sostituite dalle parole: 'L'unità tecnica è dotata' e le parole ', sono l'Unità tecnica Programmazione e finanze e l'Unità tecnica Lavori pubblici' sono soppresse;
e) al primo e secondo periodo dell'alinea del comma 5 le parole 'Programmazione e finanze' sono soppresse;
f) la lettera d) del comma 5 è soppressa;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. All'unità tecnica compete, altresì, la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici; a tal fine, l'unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.';
h) all'alinea della lettera b) del comma 7 le parole 'delle due unità tecniche' sono sostituite dalle parole: 'dell'unità tecnica';
i) il punto 1 della lettera b) del comma 7 è sostituito dal seguente:
'1) coordinamento dell'unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore generale della Presidenza o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato;';
j) il punto 2 della lettera b) del comma 7 è soppresso;
k) al punto 3 della lettera b) del comma 7 le parole 'Programmazione e finanze' sono soppresse; il numero '14' è sostituito dal numero: '20' e il numero '8' è sostituito dal numero: '12';
l) il punto 4 della lettera b) del comma 7 è soppresso;
m) all'alinea della lettera c) del comma 7 le parole 'delle unità tecniche' sono sostituite dalle parole: 'dell'unità tecnica';
n) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole 'delle unità tecniche' sono sostituite dalle parole: 'dell'unità tecnica';
o) al comma 8 le parole 'delle unità tecniche' sono sostituite dalle parole: 'dell'unità tecnica';
p) alla lettera a) del comma 9 le parole '7,5 milioni di euro' sono sostituite dalle parole: '25 milioni di euro' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);';
q) alla lettera b) del comma 9 le parole '7,5 milioni di euro' sono sostituite dalle parole: '25 milioni di euro';
r) alla lettera a) del comma 10 le parole '7,5 milioni di euro' sono sostituite dalle parole: '25 milioni di euro';
s) alla lettera b) del comma 10 le parole '7,5 milioni di euro' sono sostituite dalle parole: '25 milioni di euro';
t) il comma 13 è sostituito dal seguente:
'13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', fino all'insediamento dell'unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l'espressione dei pareri dell'Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica.';
u) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
'13 bis. A decorrere dall'insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all'Unità tecnica Programmazione e finanze e all'Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all'unità tecnica di cui al comma 2.
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.';
v) i commi 14 e 15 sono abrogati.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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