Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 36
(Finalità ed oggetto)
1. Il presente titolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga (Progetto BUL), al fine di garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.
2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con lo specifico obiettivo di offrire un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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