Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 39
(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)
1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.
2. L'Ufficio di cui al comma 1è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del regolamento per l'uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal Titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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