Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 43
(Messa a disposizione del patrimonio pubblico)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.
2. L’occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Resta per l’operatore l’obbligo di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo le norme vigenti.(40)
2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’.(41)
NOTE:
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 18 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 18 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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