Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 44
(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.
4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.
5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di trenta giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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