Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 10
(Contributi e destinazione di immobili)
1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2: (6)
a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all’articolo 4;
b) i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 3, comma 6;
c) le unità d’offerta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita.(7)
4. I contributi concessi ai sensi de lla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per le finalità della presente legge.
6. I comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000))'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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