Legge Regionale 17 dicembre 2012 , n. 18

Legge finanziaria 2013

(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-17;18

Art. 4
(Attuazione delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui al d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012)
1. I dirigenti e i dipendenti della Giunta regionale e degli enti dipendenti di cui alla sezione I, dell'allegato A1, della l.r. 30/2006 che, alla data del 31 dicembre 2012, sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle vigenti norme per l'accesso al trattamento pensionistico sono collocati a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° marzo 2013.
2. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche della Giunta regionale sono rideterminate nei numeri massimi di 225 posizioni per la dirigenza e di 2.850 per il comparto, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.(18)
3. Ai sensi del comma 2, gli Enti dipendenti di cui alla sezione I, dell'allegato A1, della l.r. 30/2006, ridimensionano la dotazione organica entro 6 mesi successivi alla data di insediamento della nuova Giunta.
4. Sono inoltre applicate le misure di riduzione delle spese della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, mediante la riduzione, per l'anno 2013, dei relativi stanziamenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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