Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 41/1982(7))
1. Alla legge regionale 19 luglio 1982, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della regione Lombardia e modifiche alla l.r. 2/1979. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola: 'regionali' sono inserite le parole: 'e dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari;';
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: 'Entro tre mesi dalla propria proclamazione,' sono abrogate;
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: 'sindaco di società' sono inserite le seguenti parole: '; la titolarità di imprese e le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie,';
d) il comma 2 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'2. Gli adempimenti previsti dal comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.';
e) dopo il comma 2 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:
'2 bis. I componenti della Giunta regionale e i sottosegretari sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità e nei medesimi termini, le dichiarazioni obbligatorie previste dalla presente legge per i consiglieri regionali.';
f) alla fine dell'articolo 3, sono aggiunte le seguenti parole: 'che definisce altresì le modalità e i termini di trasmissione e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento.';
g) l'articolo 6è sostituito dal seguente:
'Art. 6
1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di inottemperanza anche dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida, è irrogata dall'Ufficio di presidenza una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 2.000,00. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria è aumentata sino a un terzo.
3. Nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari, la sanzione di cui al comma 2 è irrogata dalla Giunta regionale.
4. La competente struttura del Consiglio regionale provvede alle conseguenti trattenute sulle indennità.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 19 luglio 1982, n. 41, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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