Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 12
(Sedi, mezzi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi consiliari)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla consistenza numerica. Assegna, altresì, le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. L'Ufficio di presidenza provvede in particolare:
a) all'allestimento, all'arredamento e alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo di cui al comma 1 resta a carico di ciascun gruppo, che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 14.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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