Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 12
(Norme transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.
2. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall' articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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