Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 5 ter(20)
(Musei di impresa della Lombardia)
1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell’industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l’attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d’impresa.
2. Ai fini del presente articolo, per museo di impresa si intende la raccolta e l’esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l’allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce il riconoscimento “Museo di Impresa”, destinato alle imprese aventi sede in Lombardia e, con la deliberazione di cui al comma 4, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale;
b) promuove la rete dei musei di impresa, anche attraverso la realizzazione di un portale digitale di tali musei e dei loro archivi, riconosciuti e presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i principali soggetti che operano in questo ambito;
c) promuove forme di collaborazione tra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera a) e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali;
d) sostiene progetti di realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, e di valorizzazione dei siti esistenti, ivi comprese aree visitabili di siti produttivi;
e) sostiene progetti di promozione, in Italia o all’estero, dell’attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati criteri e modalità per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2023, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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