Legge Regionale 4 giugno 2014 , n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 23, suppl. del 06 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-04;17

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione della legge)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.
2. La presente legge si applica alle strutture organizzative della Giunta regionale.
3. L'attività di vigilanza e controllo, nei confronti degli enti del sistema regionale, di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), è disciplinata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 quater, della l.r. 30/2006. La Giunta regionale promuove, altresì, la rete degli uffici di Internal Auditing degli enti di cui al presente comma e ne sostiene la formazione.
3 bis. Gli enti e le società di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006 assicurano lo svolgimento in piena autonomia della funzione di Internal Auditing prevedendo, a tal fine, che il responsabile della suddetta funzione riporti direttamente all'organo amministrativo di vertice.(1)
NOTE:
1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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