Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19

Art. 27
(Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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