Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19

Art. 31
(Proroga dei termini per l’approvazione dei PGT per i comuni soggetti a commissariamento e modifica dell’articolo 13 della l.r. 12/2005)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nel caso di comune ancora mancante di Piano di Governo del Territorio approvato e soggetto a commissariamento alla data del 24 maggio 2014, il vigente Piano regolatore generale conserva efficacia fino alla approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater della legge regionale 12/2005. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.(13)
2. Il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(14)è sostituito dal seguente:
'11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata:
a) ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale;
b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni, alla completezza della componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo.'.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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