Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 9
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 'Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)'. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 26/2003 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006)
1. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(7), è aggiunta la seguente:
'c quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento));'.
2. All'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(8), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole 'con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003';
b) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
'2 ter. La Regione è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come 'non già soggette ad AIA' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i - quinquies), del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 3, del d.lgs. 46/2014.'.
3. All'esercizio delle funzioni regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede con adeguate risorse umane alla cui relativa spesa si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' programma 10 'Risorse umane' titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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