Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 11
(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente competente.(5)
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni della montagna:
a) maestri di sci, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 10, comma 7 , nonché degli organi tecnici della FISI;
2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) circa l’articolazione della professione di guida alpina in due gradi, l’aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.(6)
2 ter. L’aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all’articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all’articolo 8, comma 5, del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”) e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento: (6)
2 quater. L’aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all’articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017.(6)
2 quinquies. L’abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.(6)
2 sexies. L’abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell’abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.(7)
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.
4. La Giunta regionale definisce con regolamento, anche per le persone con disabilità:
a) le modalità di organizzazione e la periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione;
NOTE:
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 2 della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia