Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 16(36)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che documenta e descrive:
a) in quale modo la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
c) in quale modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
d) in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;
e) qual è stato l'andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
36. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. t) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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