Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 27

Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;27

Art. 1
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
2. La presente legge è finalizzata a garantire:
a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;
b) il superamento del precontenzioso UE 'Caso EU Pilot 2706/11/ENVI', relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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