Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 3
(Prezzo equo)
1. Per prezzo equo si intende il corrispettivo versato a un produttore quando questo consenta di:
a) erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
b) coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
c) programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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