Legge Regionale 25 maggio 2015 , n. 15

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Art. 6
(Sportelli per l'assistenza familiare)
1. I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione sociale di cui alla l.r. 3/2008 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare.
2. Rientrano tra le attività dello sportello:
a) l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;
b) la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all'articolo 7;
c) l'assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
d) l'informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione dell'assistente familiare e in ogni obbligo correlato;
e) l'informazione sull'accesso agli interventi di sostegno economico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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