Legge Regionale 25 maggio 2015 , n. 15

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Art. 7
(Registri territoriali degli assistenti familiari)
1. In conformità alle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sono istituiti i registri degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali.
2. Nei registri sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie.
3. Possono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente:
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell'Unione europea;
b) attestati di competenza di cui all'articolo 8;
c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare contratto di lavoro.
4. Le persone non appartenenti all'Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari, devono essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di economia domestica e della lingua italiana.(1)
6. È possibile l'iscrizione contemporanea a più registri territoriali degli assistenti familiari.
7. I registri territoriali degli assistenti familiari sono pubblici e consultabili sui siti internet istituzionali dei comuni, delle ASL e della Regione.
8. L'iscrizione ai registri territoriali non costituisce un requisito per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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