Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 4(7)
(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l’incentivazione di percorsi di legalità)
1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l’integrazione sociale;
c) il monitoraggio biennale, nonché l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti, anche avvalendosi delle università lombarde e delle associazioni di categoria;
d) le iniziative per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel fenomeno del gioco d’azzardo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico);
e) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le parti sociali, degli operatori economici, della polizia locale, delle amministrazioni locali e dei lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, sui temi della presente legge e in particolare sui contratti e gli appalti pubblici.
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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