Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 5 bis(10)
(Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro)
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità, promuove iniziative volte a prevenire i reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, di cui all’articolo 603 bis del codice penale, con particolare riferimento ai settori alberghiero, tessile, dell’edilizia, della logistica, dell’agricoltura, dei servizi di cura, dell’allevamento e a ogni altro settore caratterizzato da elevata instabilità occupazionale (cosiddetta gig economy).
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni e rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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