Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 16
(Polizia locale - Modifiche alla l.r. 6/2015)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, favorendo la conclusione di accordi o convenzioni con la Prefettura, gli enti locali e le forze dell'ordine.
3. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(25), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 1, dell'articolo 3 è soppressa;
b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13è soppresso;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
'a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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