Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 39
(Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)
1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
3. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3.1. I soggetti che non ottemperano al divieto di svolgere l’attività turistica durante il periodo di interruzione e sospensione temporanea di cui all’articolo 38, comma 7 bis, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.(42)
3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.(43)
4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.(44)
5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
6. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.
NOTE:
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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