Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 42
(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le aziende ricettive disciplinate nel presente capo caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.
7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell’ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).(34)
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma 9 sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
NOTE:
34. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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