Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 1
(Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione)
1. La Regione valorizza lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.
2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative.
3. In sede di Conferenza di cui al comma 2, la Regione e la Città metropolitana definiscono un'Intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il piano strategico della Città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. L'Intesa quadro di cui al comma 3 può articolarsi in specifici accordi o intese settoriali o altre forme di collaborazione, nonché in specifiche attività progettuali, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) ed anche in riferimento alla programmazione comunitaria.
5. La Conferenza di cui al comma 2:
a) sviluppa il confronto sul processo di elaborazione del piano strategico della Città metropolitana;
b) effettua il monitoraggio del processo di attuazione dell'Intesa quadro, verificando lo stato di avanzamento dei relativi contenuti;
c) provvede alla proposta di aggiornamento dell'Intesa quadro, anche in relazione all'aggiornamento del Programma regionale di sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana;
d) provvede, con specifica Intesa, alla elaborazione e condivisione dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano;
e) costituisce sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regione e dalla Città metropolitana per il territorio metropolitano.
6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'Intesa quadro di cui al comma 3 e i relativi aggiornamenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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