Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 3
(Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione)
1. Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all'allegato A.
2. Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all’esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana.(1)
3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.
4. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, e che risulti in servizio presso la medesima Città metropolitana alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica connessa allo svolgimento delle funzioni trasferite e in essere alla data dell'8 aprile 2014.
5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 6, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
6. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede con deliberazione della Giunta regionale all'organizzazione dei propri uffici e degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
7. La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni di cui al comma 1 alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 3. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.(2)
8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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