Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 7
(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)
1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991.
3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale inserisce all'interno della programmazione specifiche misure per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al presente articolo.
4. La Consulta e l'Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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