Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 14
(Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)
1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative allo scopo di:
a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali.
2. Il fondo di cui al comma 1è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:
a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
f) attuazione di programmi e interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da parte dei lavoratori costituiti in società cooperativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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