Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 10
(Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua)
1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.(4)
2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.
3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').
4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.
5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive di quanto previsto dal presente articolo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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