Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 18
1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali e loro forme associative, nonché con gli enti gestori dei parchi regionali, con i consorzi di bonifica, con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) e con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), per il migliore esercizio delle funzioni di competenza della Regione di cui al presente Capo, riguardanti, in particolare, le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al presente comma la Regione può corrispondere agli enti di cui al primo periodo, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia