Legge Regionale 30 marzo 2016 , n. 8

Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

(BURL n. 13, suppl. del 01 Aprile 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-30;8

Art. 3
(Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(2), sono inseriti i seguenti:
'8 bis. E' istituito un sistema informativo regionale centralizzato, implementato dalle autorità competenti, che contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle valutazioni di incidenza del territorio regionale.
8 ter. I procedimenti di valutazione di incidenza e i relativi provvedimenti finali sono resi accessibili al pubblico tramite pubblicazione on line.
8 quater. Ai fini di un più efficace raccordo per l'applicazione di quanto previsto ai commi 8 bis e 8 ter, la Regione promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con le altre autorità competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza. Lo schema di protocollo d'intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
8 quinquies. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), fatto salvo quanto previsto al comma 8 sexies, qualora le altre autorità competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi del presente articolo non provvedano agli adempimenti relativi alla valutazione d'incidenza previsti dal presente articolo e dal d.p.r. 357/1997.
8 sexies. La Giunta regionale, in caso di inadempienza, assegna all'ente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.".
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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